Nella cessione di terreni acquistati a titolo successorio, si assume come prezzo di acquisto – ai fini del calcolo della plusvalenza – il valore dichiarato nella successione, aumentato di ogni altro costo successivo inerente. E ciò anche nell'ipotesi in cui i beni compravenduti dagli eredi siano stati fatti oggetto di un previo atto divisionale.
E’ quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale di Milano, decidendo in ordine al ricorso di due fratelli, cui erano state addebitate dall'Agenzia delle Entrate determinate plusvalenze, in relazione alla vendita di terreni edificabili, acquisiti per successione di padre e divenuti poi (tra la successione e la vendita) oggetto di atto divisionale.
L’aggregazione dei vari costi per effettuare il calcolo della plusvalenza – specificano i giudici tributari – è da computarsi risalendo fino alla dichiarazione di successione, non essendo sostenibile la contraria tesi secondo cui dovrebbe esclusivamente aversi riguardo ai costi strettamente inerenti l’atto divisionale, quale atto prodromico indispensabile alla vendita o alla individuazione del valore delle singole compravendite. Con il che, vengono evidentemente esclusi dal computo tutti i costi in precedenza sostenuti dall'apertura della successione.
Detta imprescindibile efficacia retroattiva condiziona, indubbiamente, l’interpretazione sistematica delle norme tributarie. Se ne deve quindi ricavare – conclude la Ctr Milano con sentenza n. 3309 del primo giugno 2016 – che la pretesa impositiva esercitata dall'Ufficio, calcolando l’importo aggiuntivo costituito dai soli costi in rapporto diretto con l’atto divisionale e disconoscendo quelli precedenti, non ha pertanto fondamento, rendendosi conseguentemente necessario invalidare gli avvisi emessi.
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