Con le risposte a due interpelli, le numero 86 e 87 del 27 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti rilevanti ai fini della determinazione dell'agevolazione Ace (Aiuto alla crescita economica).
L’Agenzia è stata interpellata da una stabile organizzazione italiana costituita nel corso del 2011, a seguito della fusione intracomunitaria di una società italiana in una società belga, per conoscere l’esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, DL 6 dicembre 2011, n. 201, con riferimento alla possibilità di valutare la corretta applicazione del beneficio Ace a favore della stessa branch interpellante.
Nello specifico, la branch italiana chiede chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del beneficio Ace spettante alla stabile organizzazione derivante dall’operazione di fusione.
La società, ribadendo di essere stata costituita nel corso del 2011, ritiene ragionevole determinare gli incrementi patrimoniali, rilevanti ai fini Ace, assumendo come base di partenza un valore pari a zero, non essendo presente alla data del 31 dicembre 2010 alcun fondo di dotazione.
L’Agenzia – ricordando preliminarmente che la circolare n. 21/E/2015 e il Decreto ministeriale 3 agosto 2017 chiariscono che la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell'agevolazione Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31.12.2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data – ritiene corretto che, in virtù del principio di neutralità fiscale della fusione, debba assumersi come base di partenza per la determinazione dell’Ace il valore del patrimonio netto della società incorporata alla data del 31 dicembre 2010, di cui la stabile organizzazione ha ereditato i valori.
Ciò proprio perché il caso di specie analizzato dall’Amministrazione finanziaria è quello di una stabile organizzazione che, al 31 dicembre 2010, non era ancora presente, mentre era operativa la società di diritto italiano dalla cui successiva incorporazione con la casa-madre è sorta la branch ubicata in Italia, che ne ha ereditato quindi i relativi valori, oltre al patrimonio netto contabile di partenza. Per tali ragioni, secondo la risposta n. 86 del 2018 è corretto prendere come dato contabile di partenza il patrimonio netto al 31/12/2010 della società italiana incorporata.
L’istante, una cooperativa agricola che per la determinazione del reddito d’impresa applica il regime analitico, chiede chiarimenti in merito alla rilevanza, ai fini della corretta quantificazione dell’Ace, della sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi destinati all’aumento del patrimonio netto, specificando che trattasi di apporti diversi, provenienti da società diverse.
In particolare, la cooperativa specifica che i finanziamenti derivano dalle due diverse situazioni:
alcuni conferimenti sono di un socio cooperatore (una Srl), che ha acquisito una partecipazione come socio sovventore, sottoscrivendo un certo numero di azioni;
altri conferimenti sono di una Spa, che, in qualità di socio finanziatore, conferisce apporti dietro emissione di un certificato rappresentativo di azioni nominali della durata di 12 anni, con riconoscimento di alcuni diritti.
Secondo quanto previsto dalla relazione illustrativa al decreto Ace (Dm 3 agosto 2017), la cooperativa agricola determinando il reddito con il regime analitico rientra nel campo di applicazione dell'agevolazione, cosa altrimenti esclusa dall’articolo 9 del decreto, secondo il quale il beneficio "non si applica alle società: (...) agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR" .
Inoltre, secondo la stessa relazione, “rilevano come elementi positivi della variazione del capitale i conferimenti in denaro versati dai soci e partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti”.
Tale relazione al decreto ACE del 3 agosto 2017 va ad integrare quanto già descritto nella relazione al precedente decreto del 14 marzo 2012, secondo il quale, ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio agevolabile, rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro "senza obbligo di restituzione”.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia sottolinea che poiché gli strumenti finanziari partecipativi avevano una durata limitata di dodici anni, tale circostanza è idonea a qualificare la somma alla stregua di un conferimento con obbligo di restituzione.
Pertanto, secondo la risposta n. 87/2018, l'aumento di capitale in esame non può considerarsi rilevante, ai fini Ace, in capo alla alla cooperativa agricola.
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