Nel corso dell’esame al Senato del decreto sul reddito di cittadinanza (Dl n. 4/2019), sono stati approvati anche alcuni emendamenti sulla responsabilità di Caf e professionisti per le maggiori imposte e interessi dovuti dal contribuente in caso di errori sul 730.
Con la riscrittura dell'articolo 39 del Decreto legislativo 241/97 da parte di un correttivo, si vuole dare il via libera al riordino delle sanzioni applicabili ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti che appongono un visto di conformità infedele su una dichiarazione dei redditi, oppure che redigono un'asseverazione non corretta.
Nello specifico, in caso di un visto di conformità infedele su un modello 730, i Caf e i professionisti sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta dovuta dal contribuente, sempreché il visto infedele non derivi dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Con riferimento al visto di conformità per certificazione infedele, i senatori hanno disegnato un nuovo regime sanzionatorio, stabilendo una sanzione applicabile in qualsiasi caso di importo compreso tra 258 e 2.582 euro. Ciò, ferma restando la possibilità per gli intermediari di trasmettere un 730 rettificativo, con il consenso o meno (in quest’ultimo caso si tratta di una comunicazione dati rettificati) del contribuente, prima che la violazione sia contestata dalle Entrate.
Nei suddetti casi, il 30% della somma dovuta dagli intermediari potrà essere ridotta attraverso il ravvedimento operoso (art. 13, Dlgs 472/1997), quindi nel limite massimo del 5%.
Ne deriva che sia che intervenga o meno il ravvedimento da parte dei Caf e dei professionisti, l’Amministrazione finanziaria potrà richiedere le maggiori imposte e gli interessi al contribuente.
Tuttavia, nel caso in cui gli intermediari si renderanno responsabili di ripetute violazioni:
gli stessi saranno oggetto di un provvedimento di sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni;
per essi è disposta la revoca dell’autorizzazione, in caso di ripetute violazioni commesse successivamente alla sospensione.
Tra gli altri emendamenti al Dl 4/2019, che ora passa all’esame della Camera, anche uno che sostituisce l’articolo 5 del Dlgs 175/2014 e che dispone che, nel caso di presentazione del modello 730, il controllo formale dei documenti sui quali è stato apposto il visto è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
Ossia con il correttivo viene ribadito che, se la dichiarazione viene presentata tramite Caf o professionisti abilitati, tutti i controlli documentali che attestano gli oneri sono effettuati dal Fisco nei confronti di questi ultimi, che risultano gli unici responsabili anche per il pagamento delle eventuali somme dovute, incluse le maggiori imposte, salvo i casi di condotta dolosa del contribuente.
Resta fermo, invece, che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è invece effettuato nei confronti del contribuente.
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