Cadi da solo, la scuola non paga
Pubblicato il 12 maggio 2009
Con sentenza n. 4233 del 20 febbraio 2009, la Cassazione ha spiegato che, a meno che non venga provata l'esistenza di un fatto giuridico addebitabile alla scuola, non è responsabile quest'ultima se l'alunno si fa male da solo per caso fortuito a lui imputabile. Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un genitore intendeva rivalersi nei confronti della scuola dopo che il figlio era caduto nei bagni dell'istituto riportando lesioni e una parziale avulsione di alcuni denti incisivi. Per la donna l'evento era attribuibile esclusivamente alle condizioni di cattiva manutenzione e di pericolosità per liquidi maleodoranti e di conseguenza altamente viscidi nei servizi igienici dellla scuola frequentata dal figlio. Mentre i giudici di primo grado avevano accolto le istanze della madre e condannato l'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni, la corte d'appello aveva poi capovolto la situazione. Dello stesso avviso la Corte di cassazione secondo cui i magistrati di secondo grado avevano riesaminato il caso tenendo conto che i testimoni avevano messo in luce l'impossibilità di addebitare la caduta dell'alunno alle circostanze messe in luce dalla madre.