Il 30 gennaio 2020 il Consiglio dell’UE ha approvato la ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. Dal 1° febbraio 2020, pertanto, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE e cesserà di essere rappresentato nelle istituzioni europee. L’accordo di recesso, nella IV parte, prevede un periodo di transizione - fino al 31 dicembre 2020 (salvo un’eventuale proroga) - durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi al Regno Unito come se quest’ultimo fosse ancora uno Stato membro.
A recepire la notizia è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 19 del 31 gennaio 2020, specificando – in particolar modo – che non troveranno applicazione le norme contenute nel D.L. n. 22/2019, il quale reca la disciplina transitoria applicabile unicamente nel caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo.
In base a quanto previsto nell’accordo, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, il MEF specifica che è:
Al termine del periodo di transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l’Unione Europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione Europea e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Paesi terzi. Analogamente, in assenza di accordi differenti, alle entità dell’UE che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l’operatività extra-UE.
Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta congiuntamente dall’Unione Europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno 2020.
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