Brevi
Pubblicato il 12 luglio 2008
In risposta all’istanza avanzata dal titolare di una ditta produttrice di “frico” e “frico di patate”, che chiedeva di conoscere la corretta aliquota Iva applicabile alla cessione dei suddetti prodotti, l’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 294/E/2008 – ha precisato che il “frico” sconta l’aliquota Iva agevolata del 4%, mentre il “frico di patate” quella del 10%. Il motivo è da ricondurre al fatto che i risultati dell'analisi chimica organolettica effettuata dai laboratori dell'agenzia delle Dogane hanno condotto a una differente classificazione delle due specialità. Infatti, il "Frico" è un latticino, mentre il "Frico di patate" è una "preparazione alimentare non nominata né compresa altrove", per cui sconta una maggiore imposta.