In materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del brevetto, comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il giudice della contraffazione attendere la decisione sulla questione pregiudiziale relativa alla validità. Questione che non può egli risolvere in via incidentale, essendo prospettabile l’eventualità di un contrasto tra giudicati.
Ove tuttavia la decisione sulla contraffazione abbia preceduto quella sulla validità del brevetto, essa non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla validità, potendo dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dalla legge sulla proprietà industriale e risolto attraverso l’attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 15339 del 25 giugno 2016.
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