Entro il 24 febbraio 2023 le aziende che vogliano ottenere il "trascinamento delle giornate" per i propri lavoratori agricoli a tempo determinato devono trasmettere, per via telematica, la dichiarazione di calamità.
Lo comunica l'INPS con la circolare n. 5 del 17 gennaio 2023 con cui fa il punto sul beneficio previdenziale di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e sugli adempimenti da effettuare per il suo riconoscimento ai fini dell’iscrizione dei lavoratori occupati negli elenchi anagrafici per l’anno 2022.
Il “trascinamento di giornate” è un particolare beneficio previdenziale che consente ai lavoratori agricoli a tempo determinato di ottenere il riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, di giornate di lavoro aggiuntive non prestate a causa di eventi eccezionali o di calamità naturali.
Più nel dettaglio, l’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che ai braccianti agricoli possa essere riconosciuto, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2022, un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
NOTA BENE: L'INPS ricorda che le giornate di lavoro devono essere prestate presso gli stessi datori di lavoro.
Ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2022, possono fruire del “trascinamento di giornate” i lavoratori alle dipendenze, nell’anno 2022, per almeno 5 giornate, di imprese agricole (articolo 2135 c.c.), che abbiano fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 (compensativi, di ripristino a seguito di danni ovvero di misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi) e che ricadano in un’area dichiarata calamitata (articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Per la concessione del beneficio:
La trasmissione dovrà avvenire entro il 24 febbraio 2023.
Le Strutture territoriali dell'INPS dovranno valutare i dati trasmessi dall’azienda e procedere all’approvazione o reiezione della domanda, motivando l'eventuale rigetto.
Tutte le operazioni sono completate entro il 3 marzo 2023, in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2022.
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