Bozza Oic 24, costi di pubblicità

Pubblicato il 04 maggio 2016

L'Organismo italiano di contabilità ha posto in pubblica consultazione, fino al 4 giugno 2016, la bozza del principio contabile OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali, che è stato revisionato proprio per adeguarlo alle disposizioni contenute nel Dlgs n. 139/2015.

Costi di pubblicità

L'Organismo di contabilità nazionale parte dal considerare il fatto che lo standard setter ha eliminato dalla voce B.2.1 dello Stato patrimoniale i costi di ricerca e pubblicità.

Il decreto legislativo 139/15 ha, infatti, escluso la possibilità di capitalizzare e, di conseguenza, ammortizzare in più esercizi, le spese di pubblicità, comprese quelle in corso di ammortamento.

La scelta del legislatore ha suscitato dubbi sia in merito alla possibilità di capitalizzazione di nuovi costi sia per la mancanza di una norma transitoria che regolasse quanto già contabilizzato a patrimonio al 31 dicembre 2015.

L'Oic è intervenuto sull'argomento offrendo una soluzione flessibile e innovativa, specificando che non si è contrari ad una totale capitalizzazione dei costi di pubblicità, piuttosto si vuole evitare il rischio di una patrimonializzazione “facile” o peggio “generalizzata” di quei costi che solitamente rientrano nella operatività ricorrente delle aziende.

Si ricorda che il Dlgs 139/2015 vieta la capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella dei costi di impianto e ampliamento entro un periodo non superiore a cinque anni.

Salve le capitalizzazioni ante 2016

Da qui, l'Organismo di contabilità, nel restyling del principio Oic 24, sancisce che i costi di pubblicità che sono stati già capitalizzati in base al principio contabile Oic 24 revisionato nel 2014, possono essere riclassificati nella voce dei costi di impianto ed ampliamento se soddisfano i requisiti previsti ora per la capitalizzazione proprio di tali costi (essere legati ad una fase di start-up o connessi ad una nuova costituzione oppure sostenuti per un nuovo business, processo produttivo o una differente localizzazione).

Per quanto riguarda i costi di ricerca, invece, la bozza del nuovo Oic 24 amplia la voce dei costi di sviluppo facendovi ricomprendere anche i costi di ricerca applicata capitalizzati prima dell'entrata in vigore del Dlgs 139/2015. Quest'ultimi infatti continuano, in fase di prima applicazione della nuova normativa, ad essere iscritti nella voce B.2.1 se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di sviluppo. Viceversa, se tali requisiti non vengono soddisfatti, i costi di ricerca applicata vengono eliminati dall'attivo dello Stato patrimoniale.

Le regole di prima applicazione del nuovo OIC 24 puntano così a facilitare al massimo la fase di transizione. Infatti, fatte salve alcune eccezioni, le società possono scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

Per tali ragioni, viene fissata una data – l'anno 2016 – e specificato che i costi di pubblicità e ricerca capitalizzati prima del 2016 sono salvi se riclassificabili: i primi fra i costi d'impianto e di ampliamento e i secondi fra quelli di sviluppo.

La limitazione dello stralcio delle spese di pubblicità e di ricerca capitalizzate prima del 2016 – limitandolo solo a quei valori che non possono essere riclassificati fra i costi d'impianto e di ampliamento o fra quelli di sviluppo – ha come finalità quella di ridurre gli impatti sui bilanci d'esercizio e mitigare i dubbi degli operatori.

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