L’art. 176 del DL 34/2020 (Rilancio) riconosce un contributo fino a 500 euro da usare per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast (anche stagionali); il Dl Sostegni bis ha allargato l’ambito applicativo ai servizi di agenzie di viaggi e tour operator.
I beneficiari devono essere in possesso di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo. Come alcuni altri bonus, può essere ceduto a terzi, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.
Il credito può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021 purchè sia stato richiesto entro il 31 dicembre 2020.
Altre specificità:
Il beneficio spetta come segue:
Chi intende fruire del bonus, al momento del pagamento del corrispettivo, deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all’app IO nella sezione “pagamenti”.
Il fornitore inserisce i dati in parola, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.
La persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore.
A seguito di tale procedura, il bonus vacanze risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e sarà inutilizzabile. All’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO del richiedente lo stato del bonus sarà aggiornato.
Attenzione: da tale momento in poi l’agevolazione si considera interamente utilizzata e non sarà consentito fruirne nuovamente nemmeno se è residuata una quota rispetto all’importo massimo.
Come detto, lo sconto praticato dal fornitore verrà recuperato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello stesso, sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Non si applica né il limite annuale di cui all'articolo 34, L. n. 388/2000, né quello di cui all’articolo 1, comma 53, L. n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
L’importo può essere compensato con tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (ad esempio: ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
Il codice tributo da indicare è il 6915.
In alternativa, il credito può essere ceduto.
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