Aggiornata la guida del cd. “bonus vacanze”. D’ora in poi, infatti, il bonus vacanze può essere utilizzato anche presso agenzie di viaggi e tour operator, secondo quanto recentemente introdotto dall’art. 7, co. 3 del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”).
Inoltre, dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente o un altro componente del suo nucleo familiare, può utilizzare il bonus come segue:
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità - ordinario o corrente - non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore (il bonus, quindi, deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo) e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.
Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code.
Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus. Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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