C’è tempo fino al prossimo 10 giugno per presentare la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Con il provvedimento n. 262282/E/2021, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa. Con il successivo provvedimento n. 293378/E/2021 sono stati deifiniti i termini di presentazione della comunicazione. Il beneficio, lo si ricorda, si sostanzia nella concessione di un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1 del Tuir “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione. Attenzione che, ai fini dell’incentivo, il metodo ed i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere “omogenei” a quelli utilizzati nei 3 periodi d'imposta considerati ai fini della media. Operativamente, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di “maturazione” (quindi, per i soggetti “solari” il bonus maturato nel 2021 è utilizzabile in compensazione nel 2022). Di recente, la comunicazione è stata oggetto di modifiche a seguito dell’ approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework.
Nella disamina che segue si fornisce un quadro di sintesi del beneficio.
Sul piano soggettivo, il decreto del Mise del 27 luglio 2021 ha reso noto l'elenco dei “codici Ateco” delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta.
In particolare, rientrano nei settori di cui al comma 1 dell’articolo 48-bis le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ATECO 2007:
Codice |
Descrizione |
13.10.00 |
Preparazione e filatura di fibre tessili |
13.20.00 |
Tessitura |
13.30.00 |
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari |
13.91.00 |
Fabbricazione di tessuti a maglia |
13.92.10 |
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento |
13.92.20 |
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca |
13.93.00 |
Fabbricazione di tappeti e moquette |
13.94.00 |
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
13.95.00 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
13.96.10 |
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili |
13.96.20 |
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.99.10 |
Fabbricazione di ricami |
13.99.20 |
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti |
13.99.90 |
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi |
14.11.00 |
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
14.12.00 |
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro |
14.13.10 |
Confezione in serie di abbigliamento esterno |
14.13.20 |
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
14.14.00 |
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima |
14.19.10 |
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento |
14.19.21 |
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate |
14.19.29 |
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari |
14.20.00 |
Confezione di articoli in pelliccia |
14.31.00 |
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
14.39.00 |
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia |
15.11.00 |
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce |
15.12.01 |
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
15.12.09 |
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
15.20.10 |
Fabbricazione di calzature |
15.20.20 |
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature |
16.29.11 |
Fabbricazione di parti in legno per calzature |
16.29.12 |
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili |
20.42.00 |
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili |
20.59.60 |
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio |
32.12.10 |
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi |
32.12.20 |
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale |
32.13.01 |
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) |
32.13.09 |
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca |
32.50.50 |
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni |
32.99.20 |
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini |
Successivamente, con l’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 4/2022 convertito è stata “ampliata” la platea dei soggetti che possono accedere al tax credit di cui all’articolo 48-bis del D.L. 34/2020.
Per effetto delle modifiche apportate dal “Sostegni-ter”, quindi, il bonus sarà ora accessibile anche alle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco 2007:
Ateco |
Attività |
47.51 |
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati |
47.71 |
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 |
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
Quindi, il codice attività da indicare nella comunicazione deve essere uno di quelli elencati nell’ambito del D.M. del 27 luglio 2021 e nel comma 3 dell’articolo 3 del D.L..n.4/2022, pena lo scarto della comunicazione.
Contestualmente all’ampliamento soggettivo, il limite massimo di spesa per il 2022 (anno in cui risulta compensabile il bonus maturato con riferimento al 2021) è stato incrementato da 150 a 250 milioni di euro. Si ricorda che ai fini dell’accesso al tax credit rileva il codice attività comunicato con il modello AA7/AA9. Nell’ambito delle istruzioni alla compilazione del modello è stato, altresì, precisato che in presenza di “più attività” va indicato il codice Ateco corrispondete all’attività “prevalente”.
L’articolo 48-bis del “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’ emergenza covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha riconosciuto un contributo, nella forma di credito di imposta, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Nello specifico, il tax credit è riconosciuto - per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 - nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (articolo 92, co. 1 del Tuir) “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Ai fini dell’incentivo, il metodo ed i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere “omogenei” rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.
Sul fronte operativo, i campi dedicati all’indicazione delle rimanenze vanno compilati come segue:
Nell’ambito delle istruzioni viene anche precisato che ove i soggetti interessati, alla data di presentazione della comunicazione, non abbiano ancora chiuso il periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono comunque procedere al calcolo e all’indicazione del bonus spettante tenendo conto delle rimanenze finali che si “prevede di registrare” per tale periodo d’imposta. In tal caso, il credito d’imposta sarà comunque utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Si rammenta, da ultimo, che per i soggetti con un bilancio certificato, i controlli per l’accesso all’incentivo sono svolti sulla base dei dati dello stesso bilancio. Diversamente, le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del D.Lgs.n.39/2010.
La comunicazione deve essere presentata entro il prossimo 10 giugno (con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021) esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998 e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative “motivazioni”. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nello stesso termine è, altresì, possibile:
Nel caso in cui il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello, barrando la relativa casella del modello.
La rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l’invio della comunicazione.
Dopo aver ricevuto la comunicazione del credito “teorico”, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti “effettivamente” fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Detta quota percentuale sarà resa nota con un provvedimento ad hoc dell’Agenzia da emanare entro 10 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della comunicazione (ossia, entro il prossimo 20 giugno 2022). Pertanto, l’attribuzione dell’incentivo avverrà proporzionalmente alle risorse disponibili e non in base l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei tax credit richiesti risulti “inferiore” al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute dalla Sezione 3.1 della Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, determina il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito, rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale fruibile del bonus si tiene conto di tale minor importo e l’ammontare massimo del tax credit fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione (mediante mod.F24 e codice tributo “6953” come da risoluzione 65/E/2021), nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; così, il credito relativo al periodo di imposta 2021 dovrà essere utilizzato:
Si rammenta che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Una ulteriore precisazione va fatta relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta è superiore a 150.000 euro; in tal caso, occorrerà dichiarare di essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 52 della L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure che, ai fini della documentazione antimafia, compilare il quadro “C” del modello di comunicazione indicando i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91 co. 5 del DLgs.159/2011. Per la fruizione del credito di imposta occorrerà attendere l’esito delle verifiche previste dal D.Lgs.159/2011.
Rispetto alla precedente versione, la comunicazione del bonus tessile, moda e accessori da presentare entro il prossimo 10 giugno, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell’approvazione (con provvedimento del 27 aprile 2022) del modello di “autodichiarazione” generale riguardante il rispetto dei requisiti del Temporary Framework. In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione “aggiornata” della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello).
Si rammenta che ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi, a seguito della sesta modifica del Temporary Framework approvata con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021) occorre tenere conto del tax credit richiesto con la comunicazione e di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework.
Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 del punto A) della comunicazione, riportando nel campo “Minor importo richiesto” l’importo ridotto del credito che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.
Se il richiedente si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di “impresa unica” secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nell’istanza occorre riportare nel quadro “B” i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica. Si ricorda che per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni:
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.
Nel caso in cui i suddetti codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione di altre comunicazioni o istanze non occorre compilare i righi del quadro “B” e va barrata la casella “Esonero”, sempre che non siano intervenute modifiche nel qual caso occorre indicare nuovamente tutti i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo (compresi quelli per cui non sono intervenute modifiche).
Nel modello di comunicazione è, infine, previsto un apposito riquadro da compilare nel caso il beneficiario del tax credit abbia superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (quelli applicabili fino al 27 gennaio 2021 e quelli introdotti alla data del 28 gennaio 2021); in tal caso, l’eccedenza va “restituita” in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti. Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il beneficiario non intenda “sottrarre” l’importo degli aiuti eccedenti dal bonus tessile, ad esempio perché già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila gli appositi campi della comunicazione. L’istanza, quindi, va presentata solo se il beneficiario del tax credit dispone di un ammontare di aiuti residuo sulla Sezione 3.1 ancora fruibile determinato al lordo dell’importo degli aiuti eccedenti già restituiti alla data di presentazione della comunicazione, mediante riversamento con F24 o sottrazione da altri aiuti compreso il bonus tessile.
Così, ad esempio, se il beneficiario ha già ottenuto aiuti per un importo pari a 2.200.000 euro:
Pertanto, in caso di compilazione del riquadro “Importi da riversare”, il credito d'imposta utilizzabile in compensazione è pari all'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.
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