Con circolare n. 33 del 21 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate precisa i tratti del bonus riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (c.d. bonus Mezzogiorno o bonus Sud o credito d’imposta Mezzogiorno), con particolare riferimento alle imprese che operano nel settore della nautica da diporto.
Il documento di prassi chiarisce ulteriormente quanto già presente nella circolare n. 32/2022.
Attraverso tale agevolazione - in essere fino al 31 dicembre 2023 – viene riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La circolare n. 33 del 21 dicembre 2023 riporta specificazioni necessarie per le imprese che esercitano l’attività mediante la concessione in uso di unità da diporto utilizzando contratti di noleggio e di locazione.
NOTA BENE: Il bonus Sud in parola non si applica alle imprese che operano nel settore dei trasporti.
Con riferimento alla distinzione tra contratto di noleggio e altre figure contrattuali, quale il contratto di locazione di cose mobili, si precisa che, ai fini dell’ammissibilità degli investimenti, rileva l’utilizzazione dei beni nell’ambito della struttura produttiva dell’impresa beneficiaria.
Dunque, va verificata sul piano sostanziale la corretta qualificazione del rapporto che si instaura tra l’impresa proprietaria del bene e il soggetto utilizzatore dello stesso, affinchè vengano esclusi dal perimetro dell’agevolazione gli investimenti relativi ad attività nell’ambito delle quali sia ceduto il godimento del bene oggetto dell’investimento agevolato e, quindi, non sia soddisfatto il vincolo di destinazione richiesto.
Per fruire del bonus Sud da parte delle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto, qualora il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di armatore, anche sulla base della presunzione di cui al comma 8 dell’articolo 24-bis del Codice della navigazione (Decreto legislativo n. 171/2005), l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) è fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento e, pertanto, non si verifica una interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva che comporti la sua destinazione ad altra “struttura produttiva”, che darebbe seguito ad una rideterminazione del bonus.
Ciò purché non vi sia un effettivo trasferimento dei rischi e della responsabilità connesse alla navigazione in capo allo stesso utilizzatore.
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