La circolare n. 34 del 3 agosto 2016 del l'Agenzia delle Entrate illustra la disposizione agevolativa introdotta dalla Stabilità 2016 (L. 208/2015) e diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo
Si tratta di un credito d'imposta riservato per l'acquisizione di beni strumentali nuovi acquistati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019 e destinati alle imprese situate nelle aree svantaggiate del Meridione.
L'agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del Tuir, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
Le Pmi interessate possono ottenere l'agevolazione in maniera decrescente rispetto alle loro dimensioni, nella misura del:
- 20% per le piccole imprese, cioè imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni;
- 15% per le medie imprese, quelle con meno di 250 dipendenti e un fatturato sotto i 50 milioni;
- 10% per le grandi imprese.
Si specifica nella circolare n. 34/E/2016 che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale anche le imprese con attività successiva alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito, cioè a partire dal 1° gennaio 2016.
I beni oggetto di investimento devono possedere due requisiti fondamentali: il requisito della “strumentalità” rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e quello della “novità”.
Di conseguenza, si considerano agevolabili i beni ad uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa; mentre sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
La percentuale di agevolazione si applica sull'investimento netto, ottenuto dalla differenza tra l’investimento complessivo realizzato e gli ammortamenti fiscali dedotti. La deduzione degli ammortamenti calcolati nel periodo di imposta deve essere effettuata solo con riferimento ai beni rientranti nella stessa categoria di quelli per i quali si richiede l’agevolazione (impianti, macchinari e attrezzature). Si deve tener conto anche degli ammortamenti figurativi, calcolati utilizzando le aliquote d’ammortamento previste dalle tabelle ministeriali, relativamente ai beni detenuti in leasing dall’impresa beneficiaria e utilizzati nella medesima struttura produttiva.
Le imprese interessate devono presentare, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta
Verificata la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del “bonus Sud”.
L’agevolazione è fruibile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello di pagamento F24 telematico, da trasmettere a mezzo Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La compensazione può avvenire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito da parte dell'Agenzia. Il credito compensabile non può eccedere l'importo risultante dalla ricevuta rilasciata dal Fisco, pena lo scarto del modello F24.
Chiarisce la circolare 34/E/2016 che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d'imposta maturato, ossia quello relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.
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