Oggetto della prima consulenza giuridica del nuovo anno dell’Amministrazione finanziaria è il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ("Bonus Sud").
Nella risposta n. 1 del 3 febbraio 2020, l’Agenzia ripercorre la normativa che regola il Bonus Sud, ribadendo che ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario compilare e inoltrare telematicamente all'Agenzia l'apposita comunicazione (CIM16 e CIM17) nella quale è esposta la cadenza temporale dell'investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l'agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta.
I dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità sono sottoposti ad una verifica di carattere formale e, sulla base dell’esito di tali controlli, al contribuente viene comunicata l’autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.
L’Agenzia si sofferma ora sulla eventuale modifica del piano di investimento, ribadendo che il contribuente deve darne comunicazione attraverso l'invio dell'istanza di rettifica del modello di comunicazione CIM, indicando che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati ad altra annualità.
L'invio dell'istanza di rettifica del modello CIM per la fruizione del credito per gli investimenti del Mezzogiorno comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d'imposta è da considerarsi fruibile, ma senza incidere sul diritto all'agevolazione in quanto questo resta subordinato all'effettiva realizzazione dell'investimento.
Inoltre, nel caso di investimenti integralmente traslati al periodo d'imposta successivo a seguito della presentazione della rettifica del modello CIM già inviato, il precedente modello è sostituito da quello rettificativo e il credito "precedentemente" autorizzato non è più utilizzabile in compensazione.
Mentre, nel caso di investimenti traslati solo in parte al periodo d'imposta successivo, la presentazione della comunicazione di rettifica del modello CIM, finalizzata a comunicare che parte degli investimenti programmati sono traslati agli anni successivi, non determina alcun effetto sulla quota di credito maturata che è rappresentata esclusivamente da quella corrispondente agli investimenti già posti in essere.
Relativamente alla validità della certificazione antimafia, la consulenza giuridica n. 1/2020 specifica che: se l'attribuzione del credito è avvenuta dietro il rilascio di certificato antimafia, in caso di comunicazione rettificativa o di nuova istanza relativa ad un ulteriore investimento, qualora sia già presente l'informazione antimafia liberatoria sulla prima istanza, non si ritiene necessaria una nuova consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia a condizione che il nulla osta sia in corso di validità e il quadro C delle due istanze sia identico.
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