Con una nota indirizzata al Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del Lavoro e, per conoscenza, all’INPS, l’ANPAL ha risposto ad alcuni quesiti in merito all’incentivo occupazione SUD.
Per quanto concerne la richiesta di data di erogazione dell'eventuale beneficio degli aiuti de minimis già usufruito presente nell’istanza telematica del bonus, l’ANPAL ricorda che gli aiuti in questione sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione.
Inoltre, il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento 1407/2013 deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
Nell’istanza che il datore di lavoro presenta deve essere indicato l’ammontare degli aiuti di stato di cui si è fruito e/o si sta fruendo, al netto dell’eventuale concessione dell’Incentivo Occupazione SUD, che di fatto non è stata ancora autorizzato.
Infine è stato chiarito che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".