Bonus R&S cumulabile con i finanziamenti “Smart&Start Italia”

Pubblicato il 17 febbraio 2020

Semaforo verde alla cumulabilità tra il nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo, introdotto dall’art. 1, co. da 197 a 206 della L. n. 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020), e le agevolazioni “Smart&Start Italia disciplinate dal D.M. (MiSE) 24 settembre 2014.

La precisazione è giunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze durante il question time n. 5-03577, tenutosi il 13 febbraio 2020, in Commissione Finanze alla Camera.

“Smart&Start Italia”, cos’è e come funziona?

L’incentivo, originariamente introdotto dal D.M. (MiSE) 24 settembre 2014, successivamente modificato dal D.M. (MiSE) 30 agosto 2019, è finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

La misura agevolativa è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese. Inoltre, le startup devono essere:

“Smart&Start Italia”, aspetti di cumulabilità

La circolare esplicativa MiSE n. 68032 del 10 dicembre 2014, non risulta esaustiva in merito alla cumulabilità delle agevolazioni in questione con altri incentivi e/o benefici. Sul punto, l’art. 11 del D.M. (MiSE) 24 settembre 2014 si limita a specificare che l’agevolazione “Smart&Start Italia” non è cumulabile con altre agevolazioni che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse a titolo di “de minimis”, laddove riferite alle stesse spese ammissibili.

Bonus R&S e “Smart&Start Italia” cumulabili, chiarimento question time

In primo luogo, nell’interrogazione parlamentare il MEF ha precisato che lo strumento agevolativo per le start-up non ha natura fiscale. In merito, poi, alla cumulabilità del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 con altre misure agevolative, il MEF ritiene che siano fruibili se hanno ad oggetto i medesimi costi, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente ed a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto

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