L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13 del 27 aprile 2017 dal titolo “Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 e ulteriori chiarimenti”, d’intesa con il MiSE, fornisce un aggiornamento delle linee guida sulla disciplina agevolativa prevista a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Dl n. 145/2013, articolo 3).
Il documento di prassi si articola in due parti: nella prima, vengono esaminate le novità apportate dalla Legge n. 232/2016 all'agevolazione fiscale e gli effetti di tali novità sul meccanismo di calcolo del credito di imposta; mentre, nella seconda parte, seguendo lo schema della domanda e risposta, vengono forniti ulteriori chiarimenti a specifici aspetti della disciplina agevolativa.
L'articolo 15 della Legge di bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017), su vari punti il Bonus Ricerca e Sviluppo, rafforzandone l’efficacia e semplificandone il meccanismo applicativo.
Di seguito le più significative novità apportate all'agevolazione fiscale.
La durata dell’agevolazione passa da cinque a sei anni. Dunque, è prorogato di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di R&S da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta.
La misura dell'aliquota del credito d'imposta viene fissata unitariamente al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto al parametro storico di riferimento. In precedenza invece, l’aliquota ordinaria del credito d'imposta era fissata al 25%, con possiblità di salire al 50% per la quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra-muros. Ora, invece, è prevista un'aliquota unica del 50% per tutte le categorie di investimenti ammissibili, compresi anche “gli strumenti di laboratorio” e le “competenze tecniche” per le quali era precedentemente prevista la misura del 25%.
Il tetto massimo annuale dell’agevolazione passa da 5 milioni di euro, della vecchia disposizione, a 20 milioni di euro, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30mila euro. Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, l’incremento dell’importo massimo riguarderà il credito di imposta calcolato per gli investimenti effettuati nei periodi 2017-2020.
L'incentivo viene esteso alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti.
Specifica la circolare n. 13/E/2017 che la novità normativa riguarda sia le ipotesi in cui il contratto di ricerca venga stipulato con una controparte indipendente, sia le ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata e cioè con una società estera del gruppo, nonché il caso in cui le spese ammissibili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera.
Inoltre, è sancito che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
Ma la novità forse che maggiormente interessa, soprattutto per eliminare alcune incertezze interpretative che si erano formate in sede di prima applicazione, è quella che riguarda l'estensione dell'ambito soggettivo dell'agevolazione.
La lettera d) del citato articolo 15, infatti, elimina, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”.
Dunque, precisa la circolare agenziale, sono pienamente agevolabili le spese sia per il personale “altamente qualificato” che quelle sostenute per il personale “non altamente qualificato" inteso non solo quale personale “tecnico” in senso stretto (tecnici di laboratorio), ma anche come il personale che svolge attività connesse con l’attività di ricerca.
Con l'estensione del beneficio a tutto il personale impiegato nelle attività di R&S, a prescindere dalla qualifica di "personale altamente qualificato", si è voluto superare il dubbio sorto con la normativa previgente, che aveva già richiamato un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 5/E/2016 aveva fatto rientrare le spese per il personale “tecnico” nella categoria delle “competenze tecniche”.
L'ampliamento dell'ambito soggettivo della norma - che ora non è più un'interpretazione agenziale (circolare 5/E/2016), ma frutto di una disposizione normativa - comporta che adesso non occorre più distinguere il costo sostenuto per il "personale altamente qualificato" da quello "non altamente qualificato", anche se rimane ferma la necessità che il personale sia impiegato in attività connesse con l’oggetto della ricerca. Ne deriva che non rilevano, ai fini dell'agevolazione, i costi indirettamente connessi all’attività di ricerca (personale con mansioni commerciali, amministrative) e i costi del personale di supporto (personale addetto alla logistica, vigilanza, pulizie).
Nella seconda parte della circolare n. 13/E, vengono affrontati numerosi dubbi emersi in sede di prima applicazione della disciplina.
Il testo si articola in nove “macrocontenitori”, ciascuno suddiviso in sottocapitoli in cui vengono raggruppati gli ulteriori chiarimenti relativi a specifici aspetti dell'agevolazione fiscale, quali, in particolare:
le spese che danno diritto al beneficio;
le spese per la certificazione della documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione, la determinazione dell’agevolazione;
l’utilizzo del credito di imposta;
gli adempimenti previsti in capo ai soggetti beneficiari.
La precisazione resa dall'Agenzia delle Entrate è che in caso di eventuali comportamenti difformi, la regolarizzazione potrà avvenire senza sanzioni, presentando una dichiarazione integrativa ed effettuando il versamento dell’importo già indebitamente utilizzato in compensazione, insieme agli interessi, nel caso del maggior credito usufruito rispetto a quello spettante.
Al contrario, in caso di minor credito, ferma restando la possibilità per i contribuenti di utilizzare il maggior credito spettante secondo le ordinarie regole, sarà sufficiente presentare apposita dichiarazione integrativa a favore al fine di rettificare l'importo del credito indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015.
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