Bonus ristrutturazioni. Titolo di nuova costruzione non è un limite

Pubblicato il 04 giugno 2021

L’articolo 16-bis del Tuir prevede per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuate su immobili residenziali, la detrazione Irpef del 50% per un limite di spesa di 96mila euro, per interventi effettuati fino al 31 dicembre 2021.

Un contribuente rende noto che l’immobile di proprietà ha subito pesanti danneggiamenti a seguito del sisma del 2016; per lo stesso il Comune ha dichiarato l’inagibilità, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo.

Il proprietario intende eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti in modo che l'edificio sia a norma con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità ed impiantistica. Fa presente che il Comune rilascerà un titolo edilizio di nuova costruzione vista la presenza di un vincolo paesaggistico.

Chiede, quindi, di poter fruire dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. c) del Tuir, per la parte eccedente il contributo, sebbene l'intervento di ricostruzione porti ad un titolo edilizio di nuova costruzione.

Ristrutturazione post sisma: nuova costruzione non impedisce il riconoscimento del contributo

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 389 del 3 giugno 2021, ricorda che la misura agevolativa prevista spetta in caso di interventi effettuati su unità immobiliari danneggiate a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza; inoltre non rileva la categoria di appartenenza dell’immobile.

Tenendo conto di quanto dichiarato dal contribuente, il Fisco ritiene che sia possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. c), Tuir, per la parte che eccede il contributo post-sisma. Dunque, l’agevolazione può competere anche se l’intervento verrà qualificato come “nuova costruzione”, se eseguito nei limiti e nel rispetto degli strumenti urbanistici previsti.

Rimane fermo che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente.

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