E’ stato rigettato dalla Cassazione il ricorso promosso dall’Agenzia delle entrate contro una decisione della Ctr che, accogliendo l’appello di un contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento con la quale, all’esito del controllo per la dichiarazione per dei redditi dell’anno 2002, era stata negata la deduzione d’imposta per spese di ristrutturazione edilizia in considerazione del mancato invio al Centro operativo delle entrate di Pescara della dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal professionista abilitato.
Dichiarazione, questa, prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto ministeriale n. 41/1998 per le ipotesi in cui la spesa per i lavori superi l’ammontare di lire 100.000.000 (pari attualmente ad euro 51.645,69), e che secondo l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto essere inviata “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui venivano effettuati i lavori”.
Ribaltando queste conclusioni, i giudici di appello avevano sostenuto che la norma di riferimento prevedesse che, per i lavori di ammontare superiore ai 100milioni di lire, la dichiarazione dovesse essere trasmessa al termine dei lavori stessi, e non in itinere ed al momento in cui si fosse superato tale importo.
Nel caso di specie, pertanto, poiché i lavori erano terminati nel 2002, la comunicazione effettuata dal contribuente nell’ottobre 2003 seguiva quanto prescritto dalla norma, sia nella modalità che nel termine.
E detta statuizione è stata confermata in sede di legittimità avendo, la Suprema corte, con sentenza n. 11715 dell’8 giugno 2016, ritenuto inammissibile il ricorso avanzato dall’amministrazione finanziaria.
Secondo la Corte di cassazione, in particolare, l’agenzia delle Entrate aveva prospettato, con un unico motivo, una questione nuova, non dibattuta nelle fasi di merito.
Ed infatti, nel relativo quesito di diritto la ricorrente aveva chiesto se, per i lavori che avessero superato l’importo più volte citato, l’onere di trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori dovesse essere assolto non oltre l’esercizio dell’azione accertatrice da parte dell’ufficio.
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