Bonus Ricerca e Sviluppo Agenzia delle Entrate sul settore delle biotecnologie

Pubblicato il 11 ottobre 2017

Con la risoluzione n. 122/E del 10 ottobre 2017, l'Amministrazione finanziaria risponde ad una serie di quesiti posti da un'associazione di imprese che operano in Italia in diversi settori delle biotecnologie, sciogliendo alcuni dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione del bonus Ricerca e sviluppo. Il nuovo documento di prassi fa seguito alla circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, con la quale erano già stati offerti chiarimenti sul quadro di applicazione del credito d'imposta in oggetto.

Le nuove specificazioni sono importanti perchè, oltre a sciogliere i dubbi dell'associazione istante, forniscono una serie di principi che hanno una valenza generale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, al di là del settore specifico delle biotecnologie.

La risoluzione riporta alcune risposte condivise con il MiSE, che acquistano particolare rilievo soprattutto con riguardo al tema dei costi sostenuti per la realizzazione di prototipi.

Quesiti in materia di prototipi

Nel punto B.I) “Quesiti in ordine alla tipologia di investimenti ammissibili” della risoluzione n. 122/E/2017 vengono forniti una serie di chiarimenti in merito all'acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario oppure di lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso.

L'Agenzia ha specificato al riguardo che:

Altri gruppi di quesiti sono quelli afferenti i costi sostenuti per il personale e per l'impiego di personale non altamente qualificato, che svolge la propria attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione.

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