Bonus ricapitalizzazione in Unico 2010 se l’aumento è deliberato entro il 31 dicembre

Pubblicato il 05 dicembre 2009

Il decreto anticrisi ha introdotto delle misure agevolative per le società che aumentano il proprio capitale entro sei mesi dall’emanazione della legge di conversione. L’agevolazione consiste nella detassazione del reddito virtuale corrispondente agli incrementi di capitale. Per accedere allo sgravio fiscale è necessario che l’aumento di capital sia perfezionato dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010 ed, inoltre, il beneficio è riconosciuto per aumenti di capitale di importi non superiori a 500.000 euro. Entro questi limiti si ha diritto ad una detassazione pari al 3% della ricapitalizzazione, per l’esercizio in cui è avvenuta e per i quattro successivi. Per ottenere lo sconto sugli aumenti di capitale delle società già a partire da Unico 2010 è necessario che l’operazione venga perfezionata entro il prossimo 31 dicembre. Cioè, entro fine anno deve esserci la sottoscrizione delle partecipazioni da parte di persone fisiche e, per le società di capitali, l’iscrizione della modifica statutaria nel registro delle imprese. Dunque, chi non ha già deliberato l’aumento di capitale ha ormai poco tempo a disposizione per ottenere il bonus già in Unico 2010, mentre rimane comunque fermo il termine del 5 febbraio del nuovo anno per potere usufruire dell’incentivo.

Riguardo al bonus ricapitalizzazioni sono attese alcune istruzioni ministeriali, che dovrebbero chiarire se lo sconto riguardi solo le imposte sui redditi oppure anche l’Irap o la sorte della ricapitalizzazione destinata a sovraprezzo e quella del capitale iniziale delle nuove società. La norma parla di una detassazione del 3% della capitalizzazione senza specificare se ciò possa estendersi anche all’Irap. Sull’argomento è intervenuta anche Assonime, con circolare n. 47/2009, in cui si chiarisce che la circostanza che la detassazione sia calcolata sulla base di un rendimento presunto dei nuovi apporti di capitale fa ritenere che il beneficio sia limitato all’Ires e all’Irpef. Per quanto concerne le società costituite nel semestre di applicazione della norma, è da specificare che sarebbe agevolato di sicuro il capitale aumentato dopo la costituzione (ma entro il 5 febbraio 2010) e non il capitale iniziale. La norma, infatti, parla esplicitamente di “aumenti” di capitale.

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