Operatività per le misure del Decreto Rilancio - n. 34/2020 – destinate al rafforzamento patrimoniale delle medie imprese: fissati termini e modalità di presentazione delle domande per fruire dei crediti d’imposta per i conferimenti in denaro e per le società che aumentano il capitale.
Le istruzioni per l’invio delle istanze sono state diffuse con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 67800 dell’11 marzo 2021.
L’articolo 26, ai commi 4 e 8, DL n. 34/2020, ha istituito due agevolazioni che si sostanziano:
I soggetti investitori beneficiano di un bonus pari al 20 per cento dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.
Il conferimento massimo su cui calcolare il bonus non può superare i 2 milioni di euro.
Il credito in parola è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive, fino al totale utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione esterna.
Le società di capitali possono fruire di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020.
La percentuale del bonus passa dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.
A determinare i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta è intervenuto il decreto Mef 10 agosto 2020, che ha rimandato ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle istruzioni per l’inoltro delle istanze di contributo.
Il provvedimento 67800 dell’11 marzo 2021 ha comunicato le date per la presentazione delle domande:
È possibile presentare negli intervalli citati una nuova istanza in sostituzione della precedente oppure una rinuncia al credito richiesto.
Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematiche dal contribuente oppure da un intermediario abilitato utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile sul sito delle Entrate.
Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto con le relative motivazioni.
La comunicazione del riconoscimento o del diniego del credito arriverà al contribuente entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze; in caso di riconoscimento sarà indicato anche l’importo dei crediti d’imposta spettanti.
Il provvedimento agenziale ha approvato anche i modelli:
Una successiva risoluzione fornirà gli appositi codici tributo e darà istruzioni per la compilazione del modello F24.
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