Bonus pubblicità. Faq: fatture di società concessionarie interamente ammissibili
Pubblicato il 10 ottobre 2018
Le Faq sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali, aggiornate al 9 ottobre 2018, trovano ulteriori precisazioni in merito agli investimenti effettuati attraverso società concessionarie:
- le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi, prevista dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (DPCM n. 90 del 16 maggio 2018);
- diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere (in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo normalmente evidenziabile non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta).
Emittenti radiofoniche o televisive che non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria
Succede spesso: l’attività di ricerca e di acquisizione della pubblicità non è gestita dai media direttamente, ma tramite società specializzate (concessionarie) alle quali viene affidato sostanzialmente un incarico di mandato, al di là delle possibili diverse configurazioni del rapporto.
Il dipartimento motiva così:
- l’operatore economico che intende acquistare spazi pubblicitari su un giornale, o su una emittente radiofonica o televisiva, che abbiano affidato la raccolta pubblicitaria ad una società esterna, deve necessariamente rivolgersi a quest’ultima, non potendo trattare direttamente con l’editore;
- i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo.