Bonus patrimonializzazione

Pubblicato il 14 settembre 2009

L’articolo 5 del Dl 78/09 (comma 3-ter) prevede la concessione di un’agevolazione fiscale volta a stimolare gli incrementi di capitale da parte di società di capitali e di persone. L’agevolazione fiscale è condizionata dal fatto che le società che provvedono a rafforzare la propria struttura patrimoniale aumentino il capitale sociale nel periodo compreso tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010. Gli aumenti di capitale su cui si applica l’agevolazione riguardano indifferentemente quelli liberati mediante conferimenti in denaro o in natura, da parte di soci di società di persone. Sono perciò esclusi dall’agevolazione i conferimenti effettuati da soggetti diversi da persone fisiche, come per esempio le società di capitali e le imprese individuali e i versamenti effettuati in conto capitale o a fondo perduto; sono, altresì, escluse dall’agevolazione le cessioni di azioni o quote già in circolazione. Gli aumenti di capitale agevolabili sono quelli di importo fino a 500.000 euro. In presenza di aumenti di capitale di ammontare superiore a tale cifra, la parte eccedente dell’importo non sarà agevolabile.

L’agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito delle società interessate con una variazione in diminuzione del 3% dell’aumento di capitale. La disposizione parla di “un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi”. Il rendimento del 3% va conteggiato sull’aumento di capitale entro i limiti di 500.000 euro; di conseguenza, l’ammontare massimo di bonus escludibile da imposizione fiscale è pari a 15.000 euro annui, per un totale nel quinquennio pari a 75.000 euro. Analogamente a quanto disposto per la Tremonti-ter, l’agevolazione fiscale in esame si attua tramite una deduzione fiscale del reddito imponibile, cioè tramite una variazione in diminuzione. Pertanto, nel caso in cui il periodo d’imposta si chiuda in perdita, l’utilizzo del bonus consentirà di incrementare la perdita, attraverso un incremento dell’ammontare di perdite fiscali riportabili a nuovo. Non appare chiaro al momento se l’agevolazione riguardi anche l’Irap.

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