All’avvicinarsi dell’erogazione del bonus Natale, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro aggiorna, con l’Approfondimento del 28 novembre 2024, le Faq di chiarimento sulle modalità di accesso al sostegno economico atteso da tanti lavoratori.
Una delle novità introdotte dal decreto legge n. 167/2024 e chiarite dalle Entrate con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, è l’estensione della platea di destinatari: i datori di lavoro potranno, infatti, riconoscere l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.
A tale proposito, chiarisce subito la Fondazione, non occorre peraltro presentare da parte del richiedente una nuova dichiarazione: l’unica modifica apportata dall’articolo2 del decreto legge n. 167/2024 è l’obbligo di indicare nella richiesta anche il codice fiscale del convivente.
Pertanto, ove il lavoratore non ricada in tale fattispecie, non deve essere presentata una nuova dichiarazione, come indicato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E del 19 novembre 2024.
Ma entriamo nel dettaglio: vediamo come la Fondazione, alla luce di tali ultime modifiche e data la complessità dell’adempimento fiscale, chiarisce i numerosi dubbi applicativi in risposta ai numerosi quesiti pervenuti dagli iscritti all'Ordine, soffermandoci su quelli non oggetto del precedente Approfondimento del 12 novembre 2024.
Se il lavoratore percepisce illegittimamente il bonus e successivamente viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate, la stessa procederà differentemente a seconda che il lavoratore abbia o meno presentato per il periodo d’imposta 2024 la dichiarazione dei redditi/730.
In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi/730, procederà infatti al recupero in sede di liquidazione formale della stessa, applicando la sanzione amministrativa del 25%, oltre agli interessi legali.
Ove il lavoratore, invece, aderisse alla richiesta di restituzione dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 462/1997, entro 60 giorni (nuovo termine previsto dal 1° gennaio 2025), potrà versare la sanzione ridotta a due terzi.
In mancanza di pagamento, l’Agenzia delle Entrate procederà alla riscossione mediante iscrizione a ruolo.
Le giornate di detrazione coincidenti nel corso del periodo dell’anno non si cumulano: questo quanto chiarito dalla Fondazione, che specifica che l’indennità matura tenendo conto delle giornate di detrazione di lavoro dipendente ex art. 13 del Tuir spettanti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.
Pertanto, ove ad esempio vi siano stati più rapporti di lavoro tutti collocati nel periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024, l’indennità va calcolata per 184 giorni su 365 totali, anche se le giornate di detrazione calcolate dai singoli datori di lavoro siano superiori.
Nel caso in cui il rateo mensile di tredicesima venga corrisposto mensilmente in busta paga è possibile corrispondere l’indennità con la busta paga di novembre in cui è presente il rateo di tredicesima mensilità.
La compensazione del credito maturato può avvenire a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell’indennità, come prevede espressamente il comma 4 dell’art. 2-bis del decreto legge n. 113/2024.
Nell’ipotesi di figli per i quali non si fruisce delle detrazioni fiscali a seguito dell’introduzione dell’assegno unico, è possibile comunque beneficiare del bonus Natale.
Infatti, chiarisce la Fondazione, l’articolo 12, comma 4-ter, del Tuir prevede che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati al pari di quelli per i quali spetta tale detrazione.
Il bonus Natale spetta solamente ad uno dei due coniugi che ne farà richiesta, pu avendo entrambi il figlio a carico. L’altro non potrà effettuare alcuna richiesta al datore di lavoro.
Inoltre, il lavoratore dipendente che ha un figlio di 25 anni ma la cui detrazione fiscale viene interamente richiesta dall’altro coniuge titolare di reddito d’impresa, può fruire del bonus in quanto l’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato, in casi similil, che se la spesa riguarda i figli la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.
Pertanto, nel rispetto degli altri requisiti, il bonus natale spetta anche al genitore che non fruisce delle detrazioni per figlio a carico.
Si chiede se, nel caso di lavoratore che abbia redditi derivanti dalla locazione di immobili tassati con la cedolare secca, lo stesso debba considerarli ai fini del calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro
Ebbene, la fondazione risponde in senso affermativo in quanto l’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, al comma 7 prevede che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.[…]”.
Pertanto, anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia di 28.000 euro per il diritto al bonus.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo, la Fondazione ritiene che i flexible benefit esenti fiscalmente non abbiano rilevanza, in quanto l’articolo 51 del Tuir non prevede che vadano considerati quanto le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali come invece previsto da altre disposizioni
Stesso discorso per quanto riguarda i premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva: anche in questo caso, l’articolo 1, commi 182 e seguenti della legge n. 208/2015 non prevede nulla al riguardo della computabilità in caso di agevolazioni che fanno riferimento ad una soglia reddituale.
Per il lavoratore dipendente titolare anche di partita Iva in regime forfettario, invece, anche il reddito derivante dall’attività professionale o imprenditoriale in regime forfetario concorre a determinare la soglia di 28.000 euro.
Per gli operai a tempo determinato il contratto collettivo di categoria prevede la corresponsione de terzo elemento quale corrispettivo di diversi istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi, tra i quali la tredicesima mensilità.
Pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti, il bonus Natale potrà essere riconosciuto al pari degli altri lavoratori.
Agli operai edili, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2-bis del decreto legge n. 113/2024, potrà essere riconosciuta l’indennità al pari degli altri lavoratori: naturalmente, il lavoratore dovrà tenere conto del reddito di lavoro dipendente conseguito dalla Cassa edile nel corso del periodo d’imposta.
Chi non ha ricevuto il bonus per cessazione rapporto di lavoro, può farne richiesta in sede di dichiarazione dei redditi o 730. Il rimborso eventualmente spettante verrà effettuato dal sostituto d’imposta che liquiderà il mod. 730 oppure dall’Agenzia delle Entrate.
Con risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 1703 e 174E utilizzabili nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici”. Tale codice può essere utilizzato anche per la restituzione del bonus.
Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve procedere alla erogazione dell’indennità tenendo conto di quanto dichiarato dal lavoratore: ne deriva che, ove questi non abbia i requisiti e non proceda alla restituzione, non ci sono responsabilità imputabili al datore di lavoro.
Il credito spettante al datore di lavoro sostituto d’imposta a seguito dell’erogazione dell’indennità è oggetto di compensazione verticale, per cui non si applicano i limiti previsti per le altre compensazioni dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
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