Mentre fioccano le novità circa i beneficiari del Bonus Natale, l’Agenzia delle Entrate fissa, con risoluzione n. 54/2024, i codici tributo che i sostituti di imposta che erogano il bonus devono utilizzare nell’F24 per rientrare del credito.
Il bonus di 100 euro, rivolto specificamente ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti reddituali e familiari è stato introdotto articolo 2-bis, Dl n. 113/2024, convertito in L. n. 143/2024, per l’anno 2024.
Le somme corrisposte sono successivamente riacquisite dai datori di lavoro come credito fiscale, che può essere impiegato per compensare altri debiti fiscali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno dopo il pagamento dell'indennità nella retribuzione del lavoratore.
Per permettere ai datori di lavoro di compensare il credito menzionato, sono stati creati specifici codici tributo da utilizzare nei modelli di pagamento F24 e F24 EP per enti pubblici.
Detti codici sono indicati nella risoluzione n. 54 del 13 novembre 2024.
Per il modello F24:
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d'imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del bonus, nel formato “AAAA”;
Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
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