Divieto di cumulo con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”
La Legge di Stabilità 2016 ha istituito un nuovo bonus riservato alle giovani coppie che acquistano mobili finalizzati all’arredo della prima casa. L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute nel 2016, che deve essere calcolata su un ammontare complessivo di 16.000 euro.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 31 marzo 2016 si è occupata del suddetto bonus, andando ad analizzare i dettagli normativi e gli aspetti pratici del’agevolazione fiscale. Il beneficio è stato introdotto per le spese relative all’anno in corso (2016) e di conseguenza troverà applicazione a decorrere dalla dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno (2017). E’ utile tuttavia fare una analisi della normativa in quanto la detrazione in esame presenta delle analogie con quella già prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione edilizia, ma dalla quale se ne differenzia per presupposti, requisiti ed adempimenti.
La Legge di stabilità 2016 (art.1, comma 74) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la detrazione maggiorata (dal 36 per cento al 50 per cento), spettante ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000.
Attualmente il nuovo termine di scadenza per le spese oggetto della detrazione è il 31 dicembre 2016. Sono comunque valide tutte le disposizioni recate dal regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, compreso l’obbligo del pagamento mediante l’apposito bonifico bancario o postale, nonché dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, di cui al comma 1, lett. i), del medesimo art. 16-bis del TUIR, è confermata la maggiore aliquota di detrazione del 65 per cento se le spese sono sostenute per edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla base di procedure autorizzatorie attivate dal 6 giugno 2013.
Il citato comma 74 proroga per tutto il 2016 la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+), nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, introdotta dal citato articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”).
La detrazione è collegata con il sostenimento di spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016, anche se tali spese sono state sostenute in anni precedenti a partire dal 2012. Come chiarito nell’incontro Telefisco del 28 gennaio 2016, il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi edilizi, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le relative spese.
Nella circolare n. 29/E del 2013 è stato chiarito che per l’individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, per le quali la detrazione spetta con la maggiore aliquota del 50 per cento e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili.
Tali spese costituiscono il presupposto dell’ulteriore detrazione in esame in quanto sono riconducibili a lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da presumere che l’acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.
Si ricorda che, come chiarito nella circolare n. 11/E del 2014, in base al tenore letterale della norma, l’ammontare complessivo della spesa per i mobili ammessa alla detrazione pari a 10.000 euro, deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare.
Le giovani coppie che costituiscono un nucleo familiare sia che sono coniugi o vi è una convivenza “more uxorio” da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, e sono acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Tale nuova possibilità viene concessa dal comma 75 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 che amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del “bonus mobili”, individuando nuovi e specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile.
L’agevolazione che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016 presenta delle analogie con il c.d. bonus mobili prima enunciato e collegato a lavori di ristrutturazione edilizia, tuttavia per il primo vi è un contesto normativo di riferimento differente.
Per beneficiare della nuova detrazione sul bonus mobili che ricordiamo entra in vigore dal 1° gennaio 2016, è necessario possedere determinati requisiti che si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione (quindi in particolare nel 2016), indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.
In sintesi è necessario:
Per chi è coniugato non rileva il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente risultare coniugati nel 2016. Al contrario per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni, tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.
Acquisto e destinazione dell’immobile
L’Agenzia delle Entrate ritiene che in assenza di diversa prescrizione normativa l’unità immobiliare può essere acquistata a titolo oneroso o gratuito, e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016. L’acquisto dell’unità immobiliare può essere effettuato nell’anno 2016 o anche nel 2015.
La fruizione dell’agevolazione anche per l’acquisto effettuato nel 2015 si deve ritenere consentita in base a considerazioni che tengono conto del fatto che nell’ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.
Un punto molto importante è la destinazione dell’immobile ad abitazione principale di entrambi i componenti della giovane coppia. La destinazione dovrebbe già sussistere nel 2016, ma tenuto conto che potrebbe intercorrere un lasso di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del modello UNICO PF 2017).
La nuova detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e vale per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, si ricorda che non vale per l’acquisto di grandi elettrodomestici.
Se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.
Per l’individuazione dei mobili agevolabili, e considerata l’analogia con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, si può fare riferimento alla circolare n. 29/E del 2013 nella quale è stato chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
Non è agevolabile l’acquisto di porte, di pavimentazioni (ad esempio il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono pertanto essere sostenute indifferentemente:
L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia, pertanto se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
La detrazione non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, non potendo fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della stessa casa. Di conseguenza, se la coppia o uno solo dei componenti beneficia anche parzialmente del bonus mobili e grandi elettrodomestici per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, non potrà beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile.
E' invece possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.
Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Per beneficiare della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico o carta di debito o credito.
Se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
Per motivi di semplificazione l’Agenzia ritiene che tale modalità di pagamento possa essere utilizza anche per le spese che danno diritto al c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, superando le indicazioni fornite con la Circolare n. 29/E del 2013, con riferimento all’utilizzo del citato bonifico soggetto a ritenuta.
Per i pagamenti effettuati con la carta di credito o di debito la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Si ricorda che non è possibile effettuare pagamenti tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Naturalmente le spese sostenute devono essere tutte documentate conservando le attestazioni dell’avvenuto pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.
Quadro normativo |
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 31 marzo 2016 Circolare Agenzia delle Entrate n. 29 del 18 settembre 2013 |
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