In caso di trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all'interno dei territori agevolati, si determinano le ipotesi di decadenza o rideterminazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno?
È questa la domanda alla quale l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta con l’interpello n. 251 del 6 agosto 2020.
L’art. 1, co, da 98 a 108 della L. n. 208/2015 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Sul punto, il co. 105 della L. n. 208/2015 stabilisce che "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti".
Per espressa previsione normativa, tra l'altro, condizione necessaria perché l'investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio delle aree puntualmente individuate dalla norma e che fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione gli stessi non siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.
Sul punto è stato chiarito che l'investimento originario, qualora realizzato fin da subito nella struttura produttiva (zona assistita dal beneficio), abbia tutti i requisiti per fruire del credito d'imposta per il Mezzogiorno con la medesima intensità, non è necessario rideterminare il credito d'imposta maturato.
Pertanto, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato co. 105, ossia che i beni rimangano "entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione" in una struttura produttiva che ha diritto all'agevolazione.
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