Devono essere versati entro il 29 agosto 2022 i canoni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest’anno al fine di avvalersi del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo relativamente al settore turistico e per gestori di piscine, riproposto dal Dl n. 4/2022.
Si premette che l’art. 5, DL n. 4/2022 ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 relativamente al settore turistico e per gestori di piscine. Tale misura, però, era condizionata all’autorizzazione della Commissione europea, arrivata con decisione 6 maggio 2022, la quale, al punto 14, ha precisato, in ossequio alla nota 24 del Quadro temporaneo, che l’onere fiscale in relazione al quale è concesso l’aiuto doveva essere sorto entro il 30 giugno 2022.
A fornire chiarimenti sulla data utile per l’ammissibilità al credito d’imposta in parola è intervenuta la Faq dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nella relativa sezione.
In materia l’Agenzia delle Entrate, in data 30 giugno 2022, ha emesso il provvedimento prot. 253466 contenente le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework.
In tale sede è stato precisato che il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.
Ora, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto che il suddetto atto è stato reso noto proprio il giorno 30 giugno, in concomitanza con la scadenza del pagamento, ha chiarito che saranno ritenuti validi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Sempre con riferimento a tale bonus, la risoluzione n. 37 dell’11 luglio 2022 ha istituito il seguente codice tributo per l’utilizzo in compensazione con l’F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia:
Tale sequenza numerica va esposta nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”; nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si aggiunge che l’Agenzia verificherà che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.
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