Bonus locazioni: nuovo modello per la cessione del credito

Pubblicato il 09 settembre 2021

Aggiornata la procedura riguardante il credito d’imposta locazioni – originariamente istituito dall'articolo 28, DL n. 34/2020 – in base alle novità inserite dal decreto Sostegni-bis.

Bonus locazioni

L’aiuto riguarda:

Occorre precisare che tale agevolazione è cosa diversa dal contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di immobili a uso abitativo (chiamato, a volte, con lo stesso nome).

Il bonus può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti.

In caso di cessione, va inviato all’Agenzia delle Entrate un apposito modello – approvato con provvedimento agenziale prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021 - per comunicare la cessione del credito ed i dati dei relativi cessionari, per consentire a questi ultimi di fruire dei crediti medesimi. Tale comunicazione può avvenire fino al il 31 dicembre 2021.

Cessione del bonus locazioni: dal 9 settembre 2021 nuovo modello di comunicazione

Ora, con provvedimento prot. 228685 firmato il 7 settembre 2021, si è proceduto ad innovare il modello in discorso, come si evince dalle motivazioni dell’atto, “allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione”.

Di conseguenza, nel quadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO”, punto n. 2, all’elenco delle tipologie dei contratti è aggiunta la seguente voce: “F - Atto o contratto da registrare in caso d’uso”.

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 febbraio 2021, a decorrere dal 9 settembre 2021.

Aggiornamento della procedura

Il provvedimento, inoltre, aggiorna la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell’estensione del credito d’imposta a seguito dell’articolo 4, DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis).

Tale atto ha previsto:

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