Bonus locazione. Rientra il fatturato dell’azienda riacquistata

Pubblicato il 19 aprile 2021

Nella risposta n. 256 resa il 16 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate riprende il tema del calcolo del fatturato ai fini della spettanza del bonus locazione e affitto d’azienda disciplinato dall’articolo 28, Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Bonus locazione: requisito del calo del fatturato

L’istante fa presente di aver ceduto, nel 2019, l’azienda (attività di bar) con la clausola della riserva di proprietà. Poiché l’acquirente non ha mai pagato il corrispettivo concordato, a seguito di azione giudiziaria, il bene è rientrato nella disponibilità del venditore.

Intervenuta nel frattempo la pandemia Covid, si chiede se, per fruire del bonus locazione per immobili ad uso non abitativo, vi è la possibilità di considerare il fatturato realizzato con l’azienda dalla società acquirente, nel periodo in cui ha svolto l’attività, nel calcolo della diminuzione del ricavato da parte del venditore.

L’Agenzia ricorda che tra le misure previste dal Decreto Rilancio vi è un credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività economica.

Bonus locazione, nel fatturato va compresa la quota dell’azienda riacquistata

Per quanto riguarda la modalità di determinazione del calo del fatturato, la circolare agenziale n. 15/2020 ha precisato che il soggetto avente causa deve considerare nei calcoli anche i dati forniti dal dante causa, non solo nelle operazioni di riorganizzazione aziendale ma anche in operazioni come la cessione d’azienda e persino l’affitto d’azienda.

Dunque, il calcolo della riduzione del fatturato di cui al decreto Rilancio deve essere effettuato considerando anche la quota del fatturato derivante dell'azienda oggetto di trasferimento per i mesi di riferimento.

Ferma la sussistenza degli altri requisiti richiesti, il venditore con riserva di proprietà, che riacquista l’azienda, può conteggiare nel calo di fatturato anche quello dell’acquirente per il periodo in cui tale soggetto ha gestito l’attività.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy