L’articolo 43-ter del DL n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18- quater del Dl 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 si può usufruire del credito d’imposta sisma che si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).
Per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione.
Con il provvedimento n. 253453 del 30 giugno 2022, l’Amministrazione finanziaria ha:
Specifica l’Agenzia delle Entrate che per consentire ai destinatari della misura suddetta di fruire del credito d’imposta, la comunicazione va presentata utilizzando il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente modificato.
Il modello di comunicazione così aggiornato viene allegato al provvedimento del 30 giugno e sostituisce il precedente modello a partire dal 14 luglio 2022.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".