Un’agenzia che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie per propri clienti chiede all’Agenzia delle Entrate se questi possono utilizzare il tax credit investimenti pubblicitari, previsto dall’articolo 57-bis, Dl n. 50/2017.
Tale norma agevolativa è stata resa applicabile anche successivamente al 2018, in particolare fino al 2023, per gli stessi soggetti ma con diversi limiti e massimali.
In breve, il beneficio viene disposto a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che investono in pubblicità su giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente.
Per il 2021 e 2022, invero, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e non si applica il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.
Ma può trovare spazio per le spese in parola se i servizi vengono forniti per il tramite di un’agenzia?
La risposta n. 421 del 12 agosto 2022, fornita dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato la normativa, specifica che sono agevolabili con il bonus in parola gli investimenti se effettuati da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali.
Dunque, non rientrano nel perimetro agevolativo le spese per investimenti in campagne pubblicitarie effettuate indirettamente mediante la fruizione di servizi resi da soggetti terzi (come nel caso di agenzie).
Il Dl n. 50/2022 (Decreto Energia) ha messo mano alle regole che disciplinano il tax credit analizzato disponendo:
In sintesi il bonus per investimenti pubblicitari non potrà essere fruito da chi effettua investimenti più bassi dell’anno precedente, da chi nell’anno precedente non ha effettuato alcun investimento in pubblicità e da chi inizia l’attività durante l’annualità.
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