Il Fisco ritorna sui suoi passi e ammette che anche le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto sono ammesse a fruire del credito d’imposta Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili: non rientrerebbero, infatti, tra le attività del “settore dei trasporti”, che è escluso dall’agevolazione.
Con circolare n. 32 del 21 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i punti che consentono al settore del noleggio di imbarcazioni da diporto di applicare l’aiuto.
L’agevolazione denominata bonus Mezzogiorno o bonus Sud o credito d’imposta Mezzogiorno prevede il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Abruzzo nonché nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e le Zone economiche speciali (Zes).
Si analizzano le condizioni che consentono alle imprese di beneficiare del bonus Mezzogiorno.
Le imprese che operano contestualmente nel settore dei trasporti (non ammesso al beneficio) e in quello della nautica potranno fruire del credito mezzogiorno limitatamente al settore della nautica e nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d’azienda.
Poichè la navigazione da diporto è quella “esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali” rientrano nell’ambito agevolativo:
Progetto di investimento - L’acquisizione delle unità da diporto destinate al noleggio – come gli altri investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie - deve far parte integrante di un progetto di investimento finalizzato alla creazione di un “nuovo stabilimento (o) ... all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente”.
N.B. Poiché sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione, non possono fruire del credito in parola gli acquisti di imbarcazioni da diporto a fini di sostituzione della flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva esistente.
Strumentalità e novità del bene - Le imbarcazioni in parola devono possedere il requisito della strumentalità e della novità e costituire parte integrante di un’organizzazione
d’impresa che rappresenti un punto di riferimento per l’attività di noleggio per nautica da diporto “radicata” in uno dei territori ammissibili al beneficio.
In assenza struttura organizzativa esistente sulla terraferma, precisa la circolare n. 32/2022, l’esistenza di un’organizzazione (ancorché minimale) può desumersi anche da altri
elementi o indizi dell’attività svolta “a terra” che consenta l’allaccio con il territorio: è il caso dell’attività di rimessaggio, dell’allestimento, del rifornimento di carburanti, dei diritti di ormeggio.
Si ricorda che va compilata e inoltrata telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (modello CIM17).
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