Bonus facciate anche per le opere accessorie

Pubblicato il 24 giugno 2020

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti della detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. Bonus facciate).

Nella risposta ad interpello n. 191 del 23 giugno 2020, infatti, si analizza l’istanza presentata da un geometra, che in qualità di amministratore di condominio chiede se:

Bonus facciate: sì alla detrazione per le spese sostenute nel 2020

L’Agenzia delle Entrate analizza la disciplina di riferimento che è quella contenuta all’articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

Tale norma individua le tipologie di interventi che danno diritto al suddetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, oltre che delineare le modalità di fruizione della detrazione; per quanto riguarda, invece, le modalità applicative del bonus, si rinvia al regolamento di attuazione. Inoltre, ricorda che i chiarimenti in ordine all'applicazione di tale agevolazione sono stati forniti con la circolare n. 2/E/2020, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti. Anche con riferimento ai quesiti sollevati dall’istante, le risposte possono essere trovate proprio tra le precisazioni contenute nella suddetta circolare.

Infatti, come ben specificato in tale documento, l’Agenzia ricorda che il fine del bonus facciate è quello di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Partendo da tale presupposto, quindi, nella risposta ad interpello n. 191/2020, si specifica che:

Con riferimento, infine, alla finestra temporale dell’agevolazione, l’Agenzia riconosce la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019.

A conferma di ciò, viene richiamata nuovamente la circolare n. 2/2020 nella quale è utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi. Ciò comporta che, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Per meglio comprendere l'Agenzia riporta questo esempio: un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

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