Bonus facciate 2020. Chiarimenti Entrate sulla detrazione del 90%

Pubblicato il 17 febbraio 2020

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate le indicazioni di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici per beneficiare del “Bonus facciate”.

Si tratta della detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, introdotta dall'articolo 1, comma 219 della Legge di Bilancio 2020.

Proprio la Legge n. 160/2019 ha, infatti, stabilito che per “le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.

L’Agenzia ha chiarito il quadro dell’agevolazione pubblicando la circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, a cui è stata affiancata anche una guida dedicata consultabile nella sezione delle guide fiscali de “L’Agenziainforma” del sito web delle Entrate.

Bonus facciate 2020, soggetti beneficiari

Il nuovo "Bonus facciate" può essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

La condizione è dunque quella di:

Nello specifico, sono ammessi all’agevolazione:

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Bonus facciate 2020. Interventi ammessi

La detrazione spetta solo per le spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, che rientrano invece nei bonus previsti per la “ristrutturazione edilizia”.

Dunque, l’agevolazione interessa tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno), mentre non è riconosciuta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, che non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Gli interventi di efficienza energetica devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi all'agevolazione.

Per beneficiare del “Bonus facciate” è necessario che venga rispettata una condizione: gli edifici oggetto degli interventi devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili. Lo scopo della norma è quello di abbellire centri e semicentri e non periferie e campagne.

Tuttavia, proprio l’esatta individuazione delle zone A e B potrebbe essere oggetto di confusione per inquilini e proprietari di immobili, per cui per la detrazione fiscale occorre un certificato del Comune che attesti l’appartenenza dell’immobile ad una delle due suddette zone.

Nella circolare n. 2/E, viene quindi riportata la classificazione ministeriale che individua quali sono le “zone territoriali omogenee”.

La zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Rientrano nella zona B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, in cui la superficie coperta degli edifici sia almeno il 12,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono esclusi dal "Bonus facciate" tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, ossia quelle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, quelle non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla lettera B). Altresì escluse dal beneficio sono le zone D, E ed F.

Bonus facciate 2020. Misura della detrazione fiscale

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Il Bonus va ripartito in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Analogamente, i contribuenti interessati non possono:

A differenza di altre agevolazioni sulla casa, per il Bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile.

Ovviamente la detrazione del 90% spetta solo sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente; pertanto, non devono essere conteggiate, ai fini della detrazione, le spese che sono rimborsate o eventuali contributi ricevuti dal contribuente.

Nella circolare, l’Agenzia riporta una serie di indicazioni relative agli adempimenti che i soggetti Irpef e Ires devono porre in essere ai fini del riconoscimento della detrazione, così come pure i controlli che verranno effettuati dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Bonus facciate 2020. Adempimenti

Spiega l’Agenzia che i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, per godere dell'agevolazione, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale. Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile.

Gli stessi adempimenti devono essere osservati anche dai contribuenti titolari di reddito d’impresa che vogliono avvalersi del “Bonus facciate”.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “Bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.

Per determinare la spettanza della detrazione per le spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 – secondo la circolare n. 2/E – si deve far riferimento al criterio di cassa e al criterio di competenza.

Per le persone fisiche e i professionisti si applica il principio di cassa, quindi non rileva la data di inizio e fine dei lavori e possono essere detraibili al 90% tutti i pagamenti che verranno effettuati tramite bonifico “parlante” nel 2020.

Le imprese e le società, invece, individuano il periodo dell’investimento con il principio di competenza e non sono obbligate ad effettuare il pagamento con bonifico “parlante”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy