L’Aiuti-quater (Dl n. 176/2022) ha confermato anche per dicembre 2022 le misure che danno diritto alle imprese energivore, non energivore, a forte consumo di gas e diverse da quelle a forte consumo di gas di beneficiare di bonus a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
In breve, sarà fruibile anche per dicembre 2022:
Le indicazioni fornite dal Dl 176/2022 dispongono che tali crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono essere utilizzati entro il 30 giugno 2023, in compensazione oppure ceduti solo per intero a terzi.
Dunque, per l’utilizzo in compensazione, con modello F24, la risoluzione n. 72 del 12 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione dell’F24, le sequenze numeriche vanno esposte nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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