Con il D.L.n. 11/2023 (cd. ”Decreto Cessioni”), convertito, il legislatore ha introdotto alcune importanti modifiche all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 al fine di ridefinire l’ambito applicativo della disciplina delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura per i bonus edilizi, delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta nonché individuare particolari fattispecie di remissione in bonis. Con la circolare 27/E/2023 sono stati forniti chiarimenti in materia fermo restando, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi (circolari nn.19/E/2022, 33/E/2022, 13/E/2023 e 17/E/2023).
Punto di partenza dell’analisi sono state le misure che hanno “limitato” l’ambito di applicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti d’imposta, mediante l’introduzione di un divieto all’esercizio dell’opzione. In particolare, a decorrere dal 17 febbraio 2023, per il titolare delle detrazioni d’imposta, è previsto un generale “divieto” di esercizio dell’opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito per gli interventi indicati al comma 2 dell’articolo 121 del D.L. 34/2020. A fronte di tale divieto di opzione per lo sconto/cessione, i commi 1-bis, 2, 3, 3-bis e 3-quater dell’articolo 2 del Decreto Cessioni hanno individuato alcune specifiche deroghe. Tra tali "deroghe" vi rientrano:
In tema di compensazione, poi, l’articolo 2-quater del Decreto Cessioni fornisce un’interpretazione autentica secondo cui la compensazione può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi (ad esempio, i crediti d’imposta possono essere utilizzati per estinguere i debiti previdenziali e contributivi).
Importate chiarimento ha, poi, riguardo la remissione in bonis per le comunicazioni di opzione consentita dall’art. 2-ter comma 1 del D.L. 11/2023. In particolare, la sanzione di 250 euro deve essere versata per ciascuna comunicazione non trasmessa nei termini. Qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo della sanzione per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché entro il 30.11.2023.
Le condizioni previste per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell’errore/omissione e versamento di 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono, infatti, realizzarsi al più tardi entro il 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
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