Precisazione del ministero del Lavoro: anche i giovani iscritti alle Casse Professionali nell'anno 2019 o nei primi mesi del 2020 sono ricompresi tra i destinatari dell’indennità di cui all'art. 44 del Dl n. 18/2020.
Il bonus di 600 euro potrà essere riconosciuto anche in favore dei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli Enti previdenziali di appartenenza durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare, per l'anno di imposta 2018, un reddito derivante dall'esercizio della professione.
Questo, a condizione che detti soggetti abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, ovvero compreso tra i 35mila e i 50mila euro, rispondendo anche agli altri requisiti prescritti.
E’ quanto chiarito in una nuova FAQ pubblicata nell'apposita sezione dedicata del sito del ministero del Lavoro e con cui vengono offerte delucidazioni in ordine all’applicazione del “reddito di ultima istanza”.
Un chiarimento resosi opportuno in considerazione del riferimento all'anno di imposta 2018, quale parametro per la verifica del limite reddituale, introdotto con Decreto interministeriale del 28 marzo 2020.
Il parametro reddituale per verificare la sussistenza del diritto all’indennità – si legge nella FAQ - è rappresentato dal "reddito complessivo" percepito per l'anno di imposta 2018 e tale reddito può non coincidere con il solo reddito derivante dall'esercizio della professione.
In definitiva, “nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo iscritti” alle Cassa previdenziali private che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020.
La precisazione, anticipata dal ministero del Lavoro in una nota del 21 aprile 2020, è stata richiamata anche da Cassa Forense in una comunicazione agli iscritti del 22 aprile, con cui si informa dei pagamenti di ulteriori 28.252 bonus di 600 euro, disposti in favore dei richiedenti il reddito di ultima istanza.
Alla luce del chiarimento ministeriale fornito su espressa richiesta dell’ADEPP - si legge nella nota – “il pagamento comprende anche gli iscritti nel periodo 1/1/2019 – 1/4/2020, sempre tenendo conto dell’ordine cronologico delle richieste che è rimasto immutato”.
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