Bonus del 55% anche all’impianto termodinamico

Pubblicato il 08 febbraio 2011 La detrazione fiscale del 55% è applicabile anche alle spese sostenute per l’istallazione di impianti termodinamici a concentrazione solare, finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica. Ad una condizione: la quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.

Questa è la conclusione cui giunge la risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011, che l’agenzia delle Entrate ha rilasciato a seguito della richiesta di consulenza giuridica da parte di un’associazione, le cui associate hanno sviluppato innovativi sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda o per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica.

Riferendosi al bonus fiscale del 55%, previsto per gli interventi di risparmio energetico, di cui al comma 344, articolo 1 della legge n. 296/2006, l’Agenzia fa presente che la citata legge Finanziaria fa rientrare tra le spese destinate al risparmio energetico, anche quelle relative all'installazione di pannelli solari destinati alla produzione di acqua calda per usi domestici e/o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, nel limite del tetto di spesa di 60 mila euro.

Inoltre, tenendo conto anche delle indicazioni tecniche fornite dall’ENEA, l’Agenzia specifica che il sistema termodinamico in oggetto, certificato ai sensi della normativa Ue EN12975, può essere ricondotto tra gli interventi per il risparmio energetico agevolati limitatamente alla produzione di energia termica. Dunque, per determinare la percentuale di costo detraibile si deve rapportare l’energia termica prodotta con quella complessivamente sviluppata dall’impianto. La quota individuata, che può essere portata in detrazione del 55%, deve essere ripartita in dieci quote costanti di pari importo e non più in cinque quote come avvenuto per gli anni 2008 e 2009. Tutto ciò per effetto delle modifiche apportate, a partire dal 2011, dalla legge di stabilità (L. n. 220/2010).
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