Bonus colonnine: contributo per imprese e professionisti

Pubblicato il 21 marzo 2024

Per le imprese ed i professionisti riapre il contributo per acquistare e installare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Con il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente del 7 marzo 2024 vengono definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo in conto capitale finalizzato a sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.

Le risorse, pari a 87,5 milioni di euro, destinate al beneficio sono così ripartite:

Dopo la chiusura della prima edizione avvenuta il 30 novembre 2023 sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

ATTENZIONE: Il 5% delle risorse è riservato alle imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità.

Il contributo in conto capitale è concesso ed erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE - ed è gestito da Invitalia.

Soggetti interessati

Possono beneficiare del contributo le imprese ed i professionisti che, sia alla data della concessione che alla data di erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

Imprese - requisiti

Professionisti - requisiti

  • hanno sede sul territorio italiano;
  • risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
  • non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
  • sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, come da DURC;
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
  • non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo concesso dal decreto, determini il superamento dei massimali previsti;
  • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del bonus, alcun altro contributo pubblico;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute per provvedimenti di revoca di agevolazioni.
  • presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA (VE50) trasmessa all'Agenzia delle Entrate, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo. Per i professionisti che applicano il regime forfettario il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro;
  • non hanno ricevuto né successivamente hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
  • sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

Oggetto dell’agevolazione

Sono ammissibili al contributo le spese al netto dell'Iva sostenute - successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto ministeriale 25 agosto 2021 - per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica. 

ATTENZIONE: Non è previsto il leasing e/o il noleggio come modalità di accesso al contributo essendo la normativa finalizzata ad incentivare l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica che dovranno, pertanto, risultare connesse alla rete elettrica e funzionanti nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Tali spese devono riguardare:

a)

infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

  • wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
  • colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.

b)

infrastrutture di ricarica in corrente continua:

  • fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
  • oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
  • oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;

Caratteristiche infrastrutture di ricarica

a) essere nuove di fabbrica;

b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32A per ogni singola fase;

c) rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 4 della delibera dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;

d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;

e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Sono ammesse al beneficio solo le spese oggetto di fatturazione elettronica.

Di contro, non sono ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

a) imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;

b) consulenze di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle previste alla lettera c);

c) terreni e immobili;

d) acquisto di servizi diversi da quelli previsti dalle precedenti lettere b) e c), anche se funzionali all'istallazione;

e) autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

Contributo concedibile

Tenuto conto delle risorse stanziate e dei limiti stabiliti dal regolamento de minimis previsto per il settore di riferimento (Reg. UE N. 2023/2831; Reg. UE N. 1408/2013; Reg. UE N. 717/2014), il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili, non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese. Nel corso dell’intero periodo di operatività dell’intervento, ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di contributo. Inoltre, i beneficiari del contributo devono impegnarsi a mantenere nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo l’infrastruttura di ricarica.

Presentazione delle domande

I soggetti interessati possono presentare domanda di contributo dalle ore 12:00 del 15 marzo 2024 alle 17:00 del 20 giugno 2024. 

Eventuali problematiche tecniche legate all’inserimento della domanda devono essere formalmente segnalate entro e non oltre il termine di chiusura dello sportello, e saranno gestite entro il 30 giugno 2024.

In particolare, per i contributi di cui alle lett. a) e c) del Decreto ministeriale 25 agosto 2021 (ossia, acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese oppure acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti) al modulo di domanda di concessione ed erogazione del beneficio va allegato:

In tale eventualità, l’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi:

La domanda di concessione ed erogazione del contributo, a pena di irricevibilità, è compilata e presentata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Colonnine di ricarica elettrica”. La domanda e i relativi allegati devono essere integralmente compilati.

I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese. Nel caso di domande presentate da imprese, i dati camerali richiesti sono acquisiti direttamente dal registro delle imprese, in via telematica. Pertanto, le imprese richiedenti, preventivamente alla compilazione della domanda di contributo, sono tenute ad accertarsi che il predetto Registro sia correttamente aggiornato.

In sede di compilazione della domanda l’impresa è tenuta a:

Qualora le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa richiedente è chiamata ad effettuare le necessarie rettifiche presso gli enti preposti.

L’esito degli accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione della domanda.

Diversamente, per gli interventi previsti dalla lettera b) del Decreto ministeriale 25.08.2021 - acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese - alla domanda di concessione va allegato:

In tal caso, le domande di accesso al contributo ed i relativi allegati sono presentati esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dalle ore 12:00 del 15 marzo 2024 alle 17:00 del 20 giugno 2024, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it. 

In generale, le domande e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal professionista, legale rappresentante o dal procuratore speciale del richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella PEC attiva e risultante dal Registro delle imprese, ovvero in caso di professionisti, da albi o pubblici registri. Le domande di accesso al contributo devono essere compilate e presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet di Invitalia. 

ATTENZIONE: Per tutte le tipologie di intervento, le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto sopra indicato sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame.

Erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo è effettuata da Invitalia con iter differenziati a seconda dell’intervento effettuato. Nel caso dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), c) del Decreto ministeriale 25.08.2021, Invitalia esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti e la completezza della documentazione prodotta. In caso di esito positivo dell’istruttoria, entro i successivi 90 giorni il Ministero dell'Ambiente procede all’adozione di uno o più provvedimenti cumulativi di concessione ed erogazione. I provvedimenti di concessione ed erogazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata alla misura all’interno del sito istituzionale di Invitalia. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. In caso di insussistenza dei requisiti di accesso al contributo si procede alla trasmissione dei motivi ostativi tramite l’indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it. 

Entro i successivi 90 giorni, fatta salva la necessità di acquisire eventuali integrazioni documentali o  chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, previa verifica della regolarità  contributiva del soggetto beneficiario, dell’assenza di inadempimenti  e in coerenza con le disposizioni  di cui all’articolo 46, comma 1, della Legge n. 24.12.2012, dell’assenza del soggetto beneficiario  nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, nonché del rispetto da parte del richiedente degli ulteriori requisiti specifici previsti dal decreto.

Il Ministero, fermo restando il caso in cui emergano irregolarità tali da determinare la revoca totale o parziale del contributo, procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di domanda. Successivamente all’erogazione delle agevolazioni, il Ministero e Invitalia possono svolgere tutti i  controlli necessari a verificare l’effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all’ammissione all’erogazione e al mantenimento delle agevolazioni, anche  tramite ispezioni in loco, nonché tramite accertamenti d’ufficio volti alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal decreto.

Anche nel caso di erogazione del contributo di cui all’articolo 2, comma 1 lett. b) del Decreto ministeriale 25.08.2021 le richieste di concessione, complete di tutti gli allegati, sono esaminate secondo l’ordine cronologico di ricezione. Invitalia può richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta sia carente o insufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo. Entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l’istruttoria da parte di Invitalia, il Ministero procede all’adozione del decreto di concessione distintamente per ciascuna impresa beneficiaria.  

La comunicazione del decreto di concessione è effettuata con trasmissione all’indirizzo PEC dell’impresa beneficiaria. In caso di insussistenza dei requisiti di accesso al contributo si procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Tali motivi sono notificati tramite l’indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it.

ATTENZIONE: I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia.

Ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari

I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti, sono tenuti a (articolo 10, Decreto ministeriale 25.08.2021):

Nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso pubblico il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN - Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto di attuazione dell’art. 4, comma 7-bis del Decreto legge n. 32/2019.

Revoche del contributo

I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto o in parte - quando:

La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

 

Quadro Normativo

- DECRETO DIRETTORIALE MASE N.8 DEL 7 MARZO 2024;

- DECRETO DIRETTORIALE MASE N.160797 DEL 10 OTTOBRE 2023;

- DECRETO DIRETTORIALE MASE N.160809 DEL 10 OTTOBRE 2023;

- DECTRETO DEL MASE DEL 25 AGOSTO 2021 PUBBLICATO IN GU N.251 DEL 20 OTTOBRE 2021

- ARTICOLO 74, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE N. 104/2020;

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