L’esercente attività di noleggio di autovetture con conducente, ai fini della richiesta del cd. “bonus centri storici” riconosciuto agli operatori con attività nei centri ad alta vocazione turistica estera, danneggiati dal calo della clientela causato dal Covid-19, deve riportare esclusivamente l’ammontare del fatturato relativo alle prestazioni effettuate nel territorio interessato dall’agevolazione nei mesi di giugno 2020 e 2019.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 588 del 15 dicembre 2020.
L’art. 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) ha introdotto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
La norma stabilisce che il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15% al 5% in funzione di ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra:
Al riguardo, si rammenta che in ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere:
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, nel caso specifico, l’Agenzia conferma che nella richiesta di accesso al contributo debba essere indicato l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e 2019, realizzato esclusivamente nell'intero territorio della città metropolitana che, prima della pandemia, vantava un'alta presenza di turisti stranieri.
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