Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, ai sensi dell’articolo 3 bis del Decreto Aiuti.
Lo rende noto la risoluzione n. 48/E del 14 settembre 2022.
Il Decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, per mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’articolo 18 del DL 21 marzo 2022 n. 21 convertito, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.
Viene, così, escluso dall’agevolazione il settore agricolo inizialmente ricompreso nel primo trimestre.
Il suddetto articolo 18 sancisce, inoltre, che il credito d’imposta sia utilizzato in compensazione, tramite il modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022 oppure sia ceduto solo per intero a terzi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, la risoluzione n. 48/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
Il codice deve essere inserito nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dal Fisco.
Il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o nella colonna “importi a debito versati” nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione. Per “anno di riferimento” si intende l’anno di sostenimento della spesa, espresso nel formato “AAAA”.
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