Con messaggio n. 4569 del 6 dicembre 2018, l’INPS ha ricordato che dall’1 gennaio 2015 gestisce le domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.
La Legge n. 205/2017 ha riconosciuto lo stesso beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
In entrambi i casi, per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica dove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affido preadottivo, per il quale si richiede il beneficio.
Poiché le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate, anche se la domanda di assegno si presenta di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.
Ricorda l’INPS che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo, per cui il requisito dell’ISEE viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.
La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2018 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015).
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente che abbia presentato domanda nel 2017 (o nel 2016) e sia ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2019, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2018 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
In conclusione, il messaggio invita tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2019, inclusi quelli che hanno presentato o presenteranno la DSU entro il 31 dicembre 2018, a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2019, per consentire all’Istituto la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2019.
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