Bonus bebè 2021, come presentare le domande

Pubblicato il 04 marzo 2021

Rilasciato il servizio telematico per l'invio delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) relativamente alle nascite, adozioni o affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il bonus bebè, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), è stato confermato anche nel 2021 dalla legge di Bilancio 2021(articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ed è disciplinato dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

L'INPS spiega come richiederlo nel messaggio n. 918 del 3 marzo 2021.

A chi spetta il bonus bebè 

L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di  titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi.

Presentazione delle domande

La domanda di bonus bebè va presentata esclusivamente in via telematica e una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, fatta eccezione per le nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), per le quali è richiesta la presentazione di una domanda per ogni figlio nato o adottato.

La presentazione può avvenire in 3 modalità. Più specificatamente:

Termini per la domanda

La domanda va presentata entro la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Per le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti dal 1° gennaio 2021 la domanda va presentata entro il termine di 90 giorni dal 3 marzo (data di pubblicazione del messaggio n. 918).

L'INPS fa presente che è ancora possibile presentare domanda per gli eventi di nascita/adozione/affidamento preadottivo avvenuti nel corso del 2020.

Irregolarità ISEE 

In mancanza di un ISEE valido o in presenza di omissioni/difformità (e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti), la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo (secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 26/2020).

Se l'irregolarità viene successivamente sanata con presentazione di un ISEE valido l'INPS integra l’importo dell’assegno nella misura spettante in base alla fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

Le irregolarità possono essere sanate, entro il termine di validità della DSU:

Importi del bonus bebè

La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2021 è la seguente:

Modalità di erogazione

Il pagamento mensile de bonus bebè è effettuato dall’INPS secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente.

Non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

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