Bonus bebè 2020, definite le nuove soglie ISEE

Pubblicato il 18 febbraio 2020

Via libera al nuovo “bonus bebè 2020”. L’assegno di natalità, rivisto dall’art. 1, co. 340 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), è stato rimodulato sia nell'importo che nelle soglie economiche d'accesso (ISEE) e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE. L’agevolazione economica spetta per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.

Con la circolare n. 26 del 14 febbraio 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per poter fruire della nuova versione del bonus.

Assegno di natalità, importo e indicatore ISEE

Il bonus bebè 2020 è pari a:

In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.

Bonus bebè 2020, presentazione della domanda

Per ottenere l’assegno uno dei due genitori deve presentare la domanda in modalità telematica all’INPS, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’istanza, inoltre, deve essere corredata dal modulo “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”.

Casi di decadenza e revoca del bonus bebè 2020

L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (come, ad esempio, il trasferimento della residenza all’estero). Nello specifico, il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

L’assegno è invece revocato in presenza di motivazioni che ab origine avrebbero comportato la mancata possibilità di usufruire della prestazione.

Bonus bebè 2020 erogabile anche in caso di ISEE mancante

Infine, per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata), a differenza di quanto avveniva lo scorso, l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo.

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