Per poter usufruire del “bonus bebè” è necessario rinnovare la DSU, ai fini della verifica dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio. Infatti, al fine di evitare la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso, gli interessati sono tenuti a presentare la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
A comunicarlo è l’INPS, con il messaggio n. 4144 del 13 novembre 2019. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale fa presente che molti utenti avendo presentato a suo tempo domanda di assegno per eventi avvenuti nel 2018, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2019.
L’art. 23-quater del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, ha prorogato il “bonus bebè” anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. La proroga del beneficio economico, inoltre, è stata accompagnata da una maggiorazione dell’importo del 20% in caso di figlio successivo al primo.
L’importo è differenziato in funzione dell’ISEE, come di seguito specificato:
La durata massima di erogazione dell’assegno è di 12 mensilità.
Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare, annualmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) secondo le regole introdotte dal Dpcm. n. 159/2013. Infatti, la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato periodicamente, sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.
Dunque, gli interessati che ancora non abbiano presentato una valida DSU per l’anno in corso, sono tenuti a farlo entro e non oltre il 31 dicembre 2019. La mancata presentazione della DSU entro la predetta data e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso di validità, comportano la perdita delle mensilità di competenza del 2019 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata.
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