Bonus barriere architettoniche, nuovi chiarimenti Entrate

Pubblicato il 19 settembre 2022

Due nuove precisazioni sul bonus barriere architettoniche sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con due distinte risposte ad interpello rese ad un’associazione sportiva dilettantistica e ad un’associazione di promozione sociale. Lo scopo è quello di rendere fruibili anche alle persone disabili gli ambienti, che le due associazioni detengono l’una in concessione, l’altra in proprietà.

La norma a cui si rinvia è l’articolo 119-ter del Decreto legge n. 34 del 2020 – cosiddetto decreto Rilancio – che riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

Asd, sì al bonus per gli interventi su edifici già esistenti 

Nell’interpello n. 455 del 16 settembre 2022, una associazione sportiva dilettantistica titolare di reddito Ires chiede se può accedere come tale all’agevolazione, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.

Per delineare l’ambito soggettivo della norma, l’Agenzia richiama quanto già chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (paragrafo 3.5), secondo cui rientrano nel campo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Sotto il profilo oggettivo, invece, come specificato nella recente risposta n. 444/2022, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su "edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Per tali ragioni, l’Associazione sportiva dilettantistica istante può usufruire del bonus, sulla base della convenzione attraverso la quale gestisce il palazzetto.

Aps, detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute

Nella risposta n. 456/2022, una associazione di promozione sociale decisa ad effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione infissi che comporterà un aumento della superficie complessiva iniziale ) riconducibili al Superbonus, chiede se in qualità di Aps può accedere a tre tipi di agevolazione, quella per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, Superbonus ed Ecobonus.

Richiamando le stesse precisazioni rese nella precedente risposta, l’Amministrazione finanziaria specifica che l’Associazione istante potrà usufruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75% per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di usufruire degli altri due bonus (Superbonus ed Ecobonus) relativamente alla sostituzione degli infissi, l’Agenzia ha precisato che, nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus e dell'Ecobonus, l'agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Pertanto, conclude la risposta in oggetto che per le spese sostenute per l'eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.

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