Bonus alla ricerca scientifica per le imprese finanziatrici di Università ed enti di ricerca
Pubblicato il 10 settembre 2011
Con un provvedimento datato 9 settembre 2011, n. prot.
130237, il direttore dell’agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità e i termini per la fruizione del credito d’imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università oppure in enti pubblici di ricerca, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1 del decreto legge “Sviluppo” n. 70/2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Il bonus serve per sostenere i progetti di ricerca commissionati a università statali e non statali e istituti universitari; enti pubblici di ricerca e organismi di ricerca come definiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 a scomputo di altri debiti che non abbiano natura di contributo previdenziale o premio per l’assicurazione contro gli infortuni. Il credito d’imposta è limitato agli investimenti realizzati nel biennio 2011-2012 ed è fruibile, per ciascuno dei predetti periodi d’imposta agevolabili, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell’investimento incrementale.
La misura dell’agevolazione è pari - per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili - al 90% dell’importo degli investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.